[1]Articolo III-277
[2]Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorita' competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorita' di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
