[1]Articolo III-275

[2]1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorita' competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure riguardanti:

  • a)la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
  • b)un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
  • c)le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalita' organizzata. 3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorita' di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art275 · fonte su Normattiva