[1]Articolo III-286

[2]1. I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'allegato II. Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia. 2. Scopo dell'associazione e' promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione. L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art286 · fonte su Normattiva