[1]Articolo III-288
[2]1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione. 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4. 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. 4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' una tariffa doganale non discriminatoria. 5. L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
