[1]Articolo III-291
[2]Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimita', muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
