1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che:

  • a)determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla;
  • b)determinano le modalita' appropriate affinche' gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione e' parte contraente. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimita'. 4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art32 · fonte su Normattiva