Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004
Art. 32 (Protocollo 8)
1. Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che:
- a)determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla;
- b)determinano le modalita' appropriate affinche' gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione e' parte contraente. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimita'. 4. Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
