[1]Articolo III-307
[2]1. Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresi' l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione. 2. Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilita' del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309. Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo puo' autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
