[1]Articolo III-310

[2]1. Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformita' dell'articolo III-309, il Consiglio puo' affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacita' necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione. 2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalita' della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art310 · fonte su Normattiva