[1]Articolo III-309

[2]1. Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione puo' ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unita' di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 2. Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalita' generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorita' del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art309 · fonte su Normattiva