[1]Articolo III-323

[2]1. L'Unione puo' concludere un accordo con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art323 · fonte su Normattiva