[1]Articolo III-324
[2]L'Unione puo' concludere con uno o piu' paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
