[1]Articolo III-334

[2]In conformita' dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonche' ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attivita' dell'Unione e che lo concerne direttamente.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art334 · fonte su Normattiva