Art. 44 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](1) Diritto di petizione Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Spiegazione Il diritto sancito da questo articolo e' quello garantito agli articoli 1-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.
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[3](1) Articolo II-104 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
