[1]Articolo III-337
[2]1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio. 2. La Commissione puo' assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. 3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli e' sottoposta dalla Commissione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
