[1]Articolo III-337

[2]1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalita' previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio. 2. La Commissione puo' assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo. 3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli e' sottoposta dalla Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art337 · fonte su Normattiva