[1]Articolo III-354

[2]La Corte di giustizia e' assistita da otto avvocati generali. Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali. L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art354 · fonte su Normattiva