[1]Articolo I-36 Regolamenti europei delegati

[2]1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro. Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui e' soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

  • a)il Parlamento europeo o il Consiglio puo' decidere di revocare la delega;
  • b)il regolamento europeo delegato puo' entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni. Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art36 · fonte su Normattiva