[1]semplificata di modifica

[2]1. Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 del presente statuto possono essere modificati con una legge europea:

  • a)o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;
  • b)o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. 2. L'articolo 10, paragrafo 2 puo' essere modificato da una decisione europea del Consiglio europeo, che delibera all'unanimita', su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. 3. Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art40 · fonte su Normattiva