[1]Articolo III-360
[2]La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
