[1]Articolo III-361

[2]Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della Costituzione. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art361 · fonte su Normattiva