[1]Articolo III-366

[2]Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art366 · fonte su Normattiva