[1]Articolo III-366
[2]Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
