[1]Articolo III-368
[2]L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione e' tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
