[1]Articolo I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
[2]1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalita' di cui all'articolo I-11. 2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
