[1]Articolo I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

[2]1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalita' di cui all'articolo I-11. 2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art38 · fonte su Normattiva