[1]presidente

[2]1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della Banca centrale europea. 2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la Banca centrale europea all'esterno.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art13 · fonte su Normattiva