Art. 13 (Protocollo 4)
[1]presidente
[2]1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della Banca centrale europea. 2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la Banca centrale europea all'esterno.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
