[1]Articolo III-388

[2]Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Quando il Comitato economico e sociale e' consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, puo' formulare un parere in materia. Esso puo' inoltre formulare un parere di sua iniziativa. Il parere del Comitato e' trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art388 · fonte su Normattiva