[1]Articolo III-387
[2]Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo. Esso e' convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso puo' altresi' riunirsi di sua iniziativa. Esso adotta il suo regolamento interno.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
