[1]Articolo III-392

[2]Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato puo' anche formulare un parere di sua iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e' trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art392 · fonte su Normattiva