[1]Articolo III-392
[2]Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato puo' anche formulare un parere di sua iniziativa. Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e' trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
