[1]Articolo III-408
[2]Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione. La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
