[1]Articolo III-422

[2]1. Qualora una disposizione della Costituzione che puo' essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimita', il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alle modalita' di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, puo' adottare una decisione europea che prevede che deliberera' a maggioranza qualificata. 2. Qualora una disposizione della Costituzione che puo' essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alle modalita' di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, puo' adottare una decisione europea che prevede che deliberera' a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art422 · fonte su Normattiva