[1]Articolo IV-444 Procedura di revisione semplificata

[2]1. Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimita' in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. 2. Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria. 3. Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 e' trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non e' adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo puo' adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art444 · fonte su Normattiva