[1]Articolo IV-439 Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

[2]Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art439 · fonte su Normattiva