[1]Articolo IV-445 Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione

[2]1. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione puo' sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. 2. Il Consiglio europeo puo' adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 3. La decisione europea di cui al paragrafo 2 non puo' estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art445 · fonte su Normattiva