[1]Articolo I-54 Risorse proprie dell'Unione

[2]1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. 2. Il bilancio dell'Unione e' finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto e' possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui cio' e' previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art54 · fonte su Normattiva