[1]Articolo I-55 Quadro finanziario pluriennale

[2]1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402. 2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. 3. Il bilancio annuale dell'Unione e' stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale. 4. Il Consiglio europeo puo' adottare all'unanimita' una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art55 · fonte su Normattiva