[1]Articolo I-53 Principi finanziari e di bilancio
[2]1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III. 2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. 3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412. 4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che da' fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformita' della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima. 5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55. 6. Il bilancio e' eseguito in conformita' del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinche' gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. 7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attivita' illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
