[1]Articolo I-57 L'Unione e l'ambiente circostante

[2]1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperita' e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione puo' concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilita' di condurre azioni in comune. La loro attuazione e' oggetto di una concertazione periodica.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art57 · fonte su Normattiva