[1]Articolo I-58 Criteri di ammissibilita' e procedura di adesione all'Unione

[2]1. L'Unione e' aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente. 2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalita' dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art58 · fonte su Normattiva