Art. 2 (Protocollo 32)
L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida ne' sulle competenze dell'Unione ne' sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
