[1]Articolo II-63 Diritto all'integrita' della persona

[2]1. Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

  • a)il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge,
  • b)il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
  • c)il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
  • d)il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art63 · fonte su Normattiva