[1]Articolo II-63 Diritto all'integrita' della persona
[2]1. Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- a)il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalita' definite dalla legge,
- b)il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
- c)il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- d)il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
