[1]Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
[2]Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
[1]Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
[2]Nessuno puo' essere sottoposto a tortura, ne' a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art64 · fonte su Normattiva