[1]Articolo II-65 Proibizione della schiavitu' e del lavoro forzato
[2]1. Nessuno puo' essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu'. 2. Nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E' proibita la tratta degli esseri umani.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
