Art. 5 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](4) Proibizione della schiavitu' e del lavoro forzato 1. Nessuno puo' essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu'. 2. Nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E proibita la tratta degli esseri umani.
[2]Spiegazione 1.Il diritto di cui all'articolo 5 (1), paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2). Ne consegue che: -- nessuna restrizione puo' essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1; -- nel paragrafo 2, le nozioni di "lavoro forzato o obbligatorio" devono essere interpretate alla luce delle definizioni "negative" contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita: "Non e' considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:
- a)il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di liberta' condizionale;
- b)il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza e' considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c)qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamita' che minacciano la vita o il benessere della comunita';
- d)qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.". 2. II paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignita' della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalita' organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: "Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorita' o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli)". Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che e' stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: "Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri". Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire.
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[4](1) Articolo II-65 della Costituzione. (2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (4) Articolo II-65 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
