Art. 12 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Istituzione di scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla «Chiesa» il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita', potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
