Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 10 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art10 · fonte su Normattiva