Art. 10 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
