[1]Articolo II-77 Diritto di proprieta'

[2]1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprieta' dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredita'. Nessuna persona puo' essere privata della proprieta' se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennita' per la perdita della stessa. L'uso dei beni puo' essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprieta' intellettuale e' protetta.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art77 · fonte su Normattiva