[1]Articolo II-79 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
[2]1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno puo' essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
