[1]Articolo II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

[2]Il lavoro minorile e' vietato. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro non puo' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme piu' favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro eta' ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art92 · fonte su Normattiva