[1]Articolo II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque

[2]1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art91 · fonte su Normattiva