[1]Articolo II-93 Vita familiare e vita professionale
[2]1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
