Art. 1 (Protocollo 10)
[1]10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
[3]DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
[4]Articolo 1
[5]I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:
- a)il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- b)il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
