[1]10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

[2]LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

[3]DESIDERANDO precisare le modalita' della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

[5]I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:

  • a)il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
  • b)il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-10-art1 · fonte su Normattiva