Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:

  • a)"pubblico", la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  • b)"disavanzo", l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  • c)"investimento", la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  • d)"debito", il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-10-art2 · fonte su Normattiva